Sez. 4 - , Sentenza n. 21913 del 25/06/2020 Cc. (dep. 22/07/2020) Rv. 279299 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI) | Modifica dell'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen. ad opera del d.l. n. 92 del 2014 - Applicazione della custodia cautelare in carcere - Presupposti - Limite di tre anni di pena detentiva - Operatività - Condizioni.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI)
In materia di misure cautelari personali, il limite di tre anni di pena detentiva necessario per l'applicazione della custodia in carcere, previsto dall'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., come novellato dal d.l. 26 giugno 2014, n. 92, deve essere oggetto di valutazione prognostica solo al momento di applicazione della misura, ma non anche nel corso della protrazione della stessa, con la conseguenza che il presupposto assume rilievo non in termini di automatismo, ma solo ai fini del giudizio di perdurante adeguatezza del provvedimento coercitivo, a norma dell'art. 299 cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Decreto Legge 26/06/2014 num. 92 CORTE COST., Legge 11/08/2014 num. 117 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)