Sez. F - , Sentenza n. 26542 del 13/08/2020 Cc. (dep. 23/09/2020) Rv. 279632 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI) | Modifica dell'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen. ad opera del d.l. n. 92 del 2014 - Applicazione della custodia cautelare in carcere - Limite di tre anni di pena detentiva - Operatività nel corso dell’esecuzione della misura - Sopravvenuta condanna a pena inferiore - Rilevanza - Ragioni.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI)
In materia di misure cautelari personali, il limite di tre anni di pena detentiva necessario per l'applicazione della custodia in carcere, previsto dall'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., opera non solo nella fase di applicazione, ma anche nel corso dell'esecuzione della misura, sicché la misura non può essere mantenuta qualora sopravvenga una sentenza di condanna, quantunque non definitiva, a pena inferiore al suddetto limite. (In motivazione, la Corte ha precisato che i principi di proporzionalità ed adeguatezza devono essere costantemente verificati, al fine di attuare la minor compressione possibile della libertà personale, non potendo prevalere le valutazioni compiute in fase cautelari rispetto alla pronuncia adottata in fase di merito).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 26/06/1994 num. 92, Legge 11/08/2014 num. 117 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)