Sez. 1, Sentenza n. 3065 del 19/09/1975 (Rv. 377159 - 01)
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - PROTESTO - PER ERRORE - RISARCIMENTO DEL DANNO DELL'EMITTENTE - CONDANNA GENERICA - ESCLUSIONE.*
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - PROTESTO - PER ERRORE - RISARCIMENTO DEL DANNO DELL'EMITTENTE - CONDANNA GENERICA - ESCLUSIONE.*
La condanna generica al risarcimento puo aversi quando si sia verificato un fatto da considerare dannoso in via presuntiva e secondo il criterio della regolarita causale, di tal che la mancata conseguenza del danno debba ritenersi come eccezionale. E poiche il protesto cambiario integra solo un pericolo di danno e costituisce da solo, un indizio insufficiente a provare l'esistenza di un danno, va respinta la domanda di condanna generica, da parte dell'emittente di un assegno bancario protestato per errore, tanto piu quando sul bollettino dei protesti sia comparsa, contemporaneamente al protesto erroneo, la relativa rettifica. (V 1750/71, mass n 352228).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 278, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 60
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)