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Sez. 1, Sentenza n. 4506 del 14/03/1995 Ud. (dep. 26/04/1995) Rv. 201134 - 01

Reati contro l'incolumità pubblica - Delitti - Incendio - In genere | Danneggiamento seguito da incendio - Differenza.
Stato
decisa il 1995-03-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201134-01

Reati contro l'incolumità pubblica - Delitti - Incendio - In genere

Sussiste il delitto di incendio di cui all'art. 423 cod. pen. quando l'azione di appiccare il fuoco è finalizzata a cagionare l'evento con fiamme che per le loro caratteristiche e per la loro violenza tendano a propagarsi in modo da creare effettivo pericolo per la pubblica incolumità. Viceversa sussiste il delitto di danneggiamento seguito da incendio allorché il fatto viene realizzato con il solo intento e cioè con il dolo specifico di danneggiare la cosa altrui. Ne consegue che nell'ipotesi in cui l'agente, pur proponendosi di danneggiare la cosa altrui, tuttavia per i mezzi usati e per la vastità e le dimensioni del risultato raggiunto, ha realizzato un incendio di proporzioni tali da mettere in pericolo la pubblica incolumità, deve in ogni caso rispondere del delitto di incendio doloso e non già del meno grave reato di danneggiamento seguito da incendio.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 423 CORTE COST., Cod. Pen. art. 424

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)