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Sez. 1, Sentenza n. 217 del 15/01/1997 Cc. (dep. 09/04/1997) Rv. 207250 - 01

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - INCENDIO - IN GENERE | Elemento psicologico - Dolo generico - Sufficienza - Incendio commesso al fine di danneggiare - Reato configurabile.
Stato
decisa il 1997-01-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207250-01

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - INCENDIO - IN GENERE

L'elemento psicologico nel delitto di cui all'art. 423 cod. pen. consiste nel dolo generico. Ne consegue che, nel caso di incendio commesso al fine di danneggiare, quando a tale ulteriore e specifica finalità si associa la coscienza e volontà di cagionare un evento di proporzioni tali da assumere le caratteristiche richieste dall'art. 423 cod. pen., è applicabile la detta norma, e non l'art. 424 stesso codice, che prevede l'incendio come evento che esula dall'intenzione dell'agente. (In motivazione la S.C. ha chiarito che tale distinzione è applicabile anche in caso di tentativo, ipotesi nella quale occorre accertare se l'incendio rientri, come evento, nella proiezione della volontà dell'agente).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 423 CORTE COST., Cod. Pen. art. 424, Cod. Pen. art. 56 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)