Sez. 2, Sentenza n. 8200 del 07/04/2006 (Rv. 590311 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - IN GENERE | Credito fondato su contratto scritto e clausola di pagamento differito - Presunzione di pagamento ex art. 2956 n. 2 cod. civ. - Operatività - Esclusione - Fondamento.
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - IN GENERE
Le prescrizioni presuntive, che trovano fondamento e ragione solo in quei rapporti che si svolgono senza formalità, in relazione ai quali il pagamento suole avvenire senza dilazione nè rilascio di quietanza scritta, non operano quando il contratto sia stato stipulato per iscritto e quando le parti abbiano pattuito il differimento dell'obbligo di pagamento del dovuto. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ammesso l'operatività della prescrizione presuntiva, in relazione a compenso per attività professionale pattuito con pagamento da effettuare entro trenta giorni dall'ottenimento del contributo da parte dell'ente finanziatore).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2955 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2956 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2957
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)