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Sez. 1, Sentenza n. 2097 del 06/07/1971 (Rv. 352795 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ATTI E CONTRATTI - ATTI PRIVATI - DICHIARAZIONE DI NULLITA DI UN CONTRATTO PER SIMULAZIONE - PRESUNZIONE DI RETROCESSIONE DEL BENE ALL'ALIENANTE - EVENTUALE RITRASFERIMENTO DEL BENE STESSO AD UN TERZO - DIRITTO DEL FISCO A RISCUOTERE TRE VOLTE L'IMPOSTA - APPLICAZIONE IN TEMA DI DONAZIONE DISSIMULANTE UN CONTRATTO DI VENDITA AD UN TERZO.*
Stato
decisa il 1971-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352795-01

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ATTI E CONTRATTI - ATTI PRIVATI - DICHIARAZIONE DI NULLITA DI UN CONTRATTO PER SIMULAZIONE - PRESUNZIONE DI RETROCESSIONE DEL BENE ALL'ALIENANTE - EVENTUALE RITRASFERIMENTO DEL BENE STESSO AD UN TERZO - DIRITTO DEL FISCO A RISCUOTERE TRE VOLTE L'IMPOSTA - APPLICAZIONE IN TEMA DI DONAZIONE DISSIMULANTE UN CONTRATTO DI VENDITA AD UN TERZO.*

Dichiarata con sentenza la nullita di un atto di trasferimento per simulazione assoluta, o per simulazione relativa, l' amministrazione finanziaria ha diritto ad una nuova imposta proporzionale di registro, oltre a quella gia corrisposta sull'atto annullato per simulazione, in quanto la legge fiscale presume un ritrasferimento del bene al simulato alienante. E se vi e stato un ulteriore ritrasferimento del bene dall'alienante simulato ad un terzo, e pure dovuta una terza volta l'imposta. Pertanto, se viene dichiarata nulla una donazione per simulazione, in quanto non si intendeva donare al simulato donatario, ma vendere ad un terzo il bene simulatamente donato, si hanno, ai fini tributari, tre distinti negozi (l'atto simulato di donazione, la retrocessione e la vendita) autonomamente tassabili al momento della sottoposizione a registrazione rispettivamente del rogito, della sentenza dichiarativa della simulazione e della controdichiarazione.*

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 14 CORTE COST., Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)