Sez. 2, Sentenza n. 13324 del 18/03/1986 Ud. (dep. 29/11/1986) Rv. 174451 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - INDIVIDUAZIONE - CRITERIO SPAZIALE - CRITERIO TEMPORALE - FATTISPECIE IN TEMA DI FURTO DI AUTOVEICOLO.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - INDIVIDUAZIONE - CRITERIO SPAZIALE - CRITERIO TEMPORALE - FATTISPECIE IN TEMA DI FURTO DI AUTOVEICOLO.*
Il momento consumativo del furto coincide con l'impossessamento della cosa da parte dell'agente e con lo spossessamento del derubato, a nulla rilevando il criterio spaziale, con riferimento al luogo al quale si estende la sfera di dominio del derubato, né quello temporale concernente la durata del possesso da parte del ladro. Pertanto, risponde di furto consumato e non tentato colui che, introdottosi in un autoveicolo, si allontani sia pure per breve spazio, essendo irrilevante la durata del possesso da parte del ladro.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)