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Sez. 2, Sentenza n. 9446 del 01/06/1989 Ud. (dep. 03/07/1990) Rv. 184768 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - IMPOSSESSAMENTO E SOTTRAZIONE - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1989-06-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/184768-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - IMPOSSESSAMENTO E SOTTRAZIONE - NOZIONE.*

In tema di furto, ai fini dell'impossessamento e della sottrazione è sufficiente che la cosa sottratta sia passata - anche per breve tempo e nello stesso luogo in cui la sottrazione si è verificata - sotto il dominio esclusivo dell'agente. Il reato è quindi consumato anche se in un secondo momento altri abbia impedito al suo autore di assicurarsi il possesso della cosa sottratta e non hanno Rilevanza né il criterio spaziale né il criterio temporale quando sia avvenuta l'asportazione delle cose dal loro sito e la loro introduzione nelle borse. (Conf mass n 168775; (Conf mass n 174451; (Conf mass n 178628; (Conf mass n 179463; (Conf mass n 179547; (Conf mass n 179699; (Conf mass n 180356; (Conf mass n 181250).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)