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Sez. 2, Sentenza n. 10227 del 28/07/1988 Ud. (dep. 19/10/1988) Rv. 179463 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - INDIVIDUAZIONE - DELITTO CONSUMATO E TENTATO - CRITERIO DISTINTIVO.*
Stato
decisa il 1988-07-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/179463-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - INDIVIDUAZIONE - DELITTO CONSUMATO E TENTATO - CRITERIO DISTINTIVO.*

Deve considerarsi sufficiente, perché un furto possa qualificarsi consumato e non tentato (non avendo Rilevanza alcuna l'elemento spaziale e quello temporale ai fini della distinzione) che la cosa sottratta sia passata nell'esclusivo dominio dell'agente anche per breve tempo ed anche nello stesso luogo in cui si è verificata la sottrazione della cosa alla disponibilità del detentore; tale evento non può essere configurato diversamente nell'ipotesi in cui un intervento successivo alla sottrazione, pur nell'immediatezza di essa, abbia impedito al ladro di assicurarsi il profitto. (Conf mass n 174451).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 624 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)