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Sez. 4, Sentenza n. 6682 del 16/01/1989 Ud. (dep. 03/05/1989) Rv. 181250 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - INDIVIDUAZIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1989-01-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/181250-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - INDIVIDUAZIONE - CONSEGUENZE.*

Per ritenere realizzato l'impossessamento, che segna il momento consumativo del delitto di furto (come pure della rapina), sono del tutto irrilevanti sia il criterio temporale, sia quello spaziale, come pure è irrilevante che la "res furtiva" sia uscita dalla sfera del possesso e della sorveglianza del derubato o che vi sia la possibilità di intervento più o meno immediato della forza pubblica. Ciò che importa, infatti, è che della cosa il soggetto agente si sia impossessato, sia pure per brevissimo tempo e senza aver mai lasciato il luogo dell'avvenuta sottrazione. (Conf mass n 174451; (Conf mass n 178629; (Conf mass n 179463).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)