Sez. 4, Sentenza n. 6682 del 16/01/1989 Ud. (dep. 03/05/1989) Rv. 181250 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - INDIVIDUAZIONE - CONSEGUENZE.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - INDIVIDUAZIONE - CONSEGUENZE.*
Per ritenere realizzato l'impossessamento, che segna il momento consumativo del delitto di furto (come pure della rapina), sono del tutto irrilevanti sia il criterio temporale, sia quello spaziale, come pure è irrilevante che la "res furtiva" sia uscita dalla sfera del possesso e della sorveglianza del derubato o che vi sia la possibilità di intervento più o meno immediato della forza pubblica. Ciò che importa, infatti, è che della cosa il soggetto agente si sia impossessato, sia pure per brevissimo tempo e senza aver mai lasciato il luogo dell'avvenuta sottrazione. (Conf mass n 174451; (Conf mass n 178629; (Conf mass n 179463).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)