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Sez. 1, Sentenza n. 5806 del 04/11/1982 (Rv. 423552 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - PROVVEDIMENTO ABLATORIO EMANATO DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 247 DEL 1974 - INDENNITÀ - DETERMINAZIONE - CRITERI - CRITERI PREVISTI NEL TITOLO SECONDO DELLA LEGGE N. 865 DEL 1971 - APPLICABILITÀ NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE ALLA STIMA DELL'INDENNITÀ.*
Stato
decisa il 1982-11-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423552-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - PROVVEDIMENTO ABLATORIO EMANATO DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 247 DEL 1974 - INDENNITÀ - DETERMINAZIONE - CRITERI - CRITERI PREVISTI NEL TITOLO SECONDO DELLA LEGGE N. 865 DEL 1971 - APPLICABILITÀ NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE ALLA STIMA DELL'INDENNITÀ.*

Con riguardo alle espropriazioni preordinate alla realizzazione di opere o di interventi da parte dello stato e degli altri enti pubblici, ancorché il relativo procedimento si sia svolto secondo la disciplina della legge 25 giugno 1865 n. 2359, l'indennità deve essere determinata in base ai criteri indicati nel titolo secondo della legge 22 ottobre 1971 n. 865, qualora il provvedimento ablatorio sia stato reso dopo l'entrata in vigore della legge 27 giugno 1974 n. 247, atteso che questa, con il comma premesso allo art. 4 del d.l. 2 maggio 1974 n. 115, convertito nella predetta legge, ha dato portata generale alle menzionate Disposizioni della legge n. 865 del 1971, estendendone l'operatività a tutte le suindicate espropriazioni. L'applicabilità di tali criteri va affermata anche nel giudizio di opposizione alla stima della indennità, senza che ciò contrasti con il principio secondo cui il giudice ordinario, in detta Sede, ad anche al fine della quantificazione dell'indennità, non può applicare leggi diverse da quelle in forza delle quali la espropriazione è stata pronunciata, verificandosi altrimenti un Sindacato di legittimità su scelte pubblicistiche consentito soltanto al giudice amministrativo, tenuto conto che la citata legge del 1974 prescrive in modo vincolante i parametri di Determinazione dell'indennità per ogni tipo di procedimento di espropriazione, sostituendo ed integrando in proposito le relative norme, sicché il giudice ordinario provvede ad applicare proprio la disciplina procedimentale prescelta per l'espropriazione stessa dalla amministrazione, prendendo atto di dette modifiche ed integrazioni. (V 1673/82, mass n 419507; (Conf 4690/81, mass n 415410).*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 CORTE COST., Decreto Legge 02/05/1974 num. 115 art. 4, Legge 27/06/1974 num. 247 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)