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Sez. 3, Sentenza n. 2559 del 18/04/1980 (Rv. 406292 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - IN GENERE - EREDI DI UNO DEI CONTRAENTI - LIMITAZIONI PREVISTE PER LE PARTI ORIGINARIE - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1980-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/406292-01

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - IN GENERE - EREDI DI UNO DEI CONTRAENTI - LIMITAZIONI PREVISTE PER LE PARTI ORIGINARIE - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*

In materia di prova della simulazione, gli eredi di una delle parti contraenti sono equiparati ai terzi - con la conseguente inapplicabilita, nei loro confronti, delle limitazioni probatorie previste per le parti originarie - nel caso in cui agiscano iure proprio quali legittimari per l'integrazione della quota di riserva, mentre, qualora agiscano come meri successori mortis causa, subentrano nella posizione giuridica del de cuius e restano, pertanto, soggetti alle stesse limitazioni cui sarebbe stato soggetto quest'ultimo.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1417

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)