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Sez. 2, Sentenza n. 5515 del 27/10/1984 (Rv. 437181 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - IN GENERE - EREDI AGENTI QUALI LEGITTIMARI CON AZIONE PER LA REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA O COME MERI SUCCESSORI "MORTIS CAUSA" - LIMITAZIONI PROBATORIE PREVISTE PER LE PARTI ORIGINARIE - APPLICABILITÀ AI SECONDI E NON ANCHE AI PRIMI.*
Stato
decisa il 1984-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437181-01

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - IN GENERE - EREDI AGENTI QUALI LEGITTIMARI CON AZIONE PER LA REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA O COME MERI SUCCESSORI "MORTIS CAUSA" - LIMITAZIONI PROBATORIE PREVISTE PER LE PARTI ORIGINARIE - APPLICABILITÀ AI SECONDI E NON ANCHE AI PRIMI.*

In materia di prova della simulazione, gli eredi di una delle parti contraenti sono equiparati ai terzi, con la conseguente inapplicabilità, nei loro confronti, delle limitazioni probatorie previste per le parti originarie, nel caso in cui agiscano "iure proprio", quali legittimari per l'integrazione della quota di riserva, mentre, qualora agiscano come meri successori "mortis causa", subentrano nella posizione giuridica del "de cuius" e restano, pertanto, soggetti alle stesse limitazioni cui sarebbe stato soggetto quest'ultimo. (V 176/83, mass n 424997; (Conf 866/81, mass n 411364; (Conf 4719/80, mass n 408534; (Conf 4612/80, mass n 408430; (Conf 4352/80, mass n 406292).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1417

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)