Sez. 2, Sentenza n. 866 del 12/02/1981 (Rv. 411364 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - IN GENERE - EREDI AGENTI QUALI LEGITTIMARI CON AZIONE PER LA REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA O COME MERI SUCCESSORI MORTIS CAUSA - DIFFERENZA DI POSIZIONE - CONSEGUENZA IN ORDINE AL REGIME PROBATORIO.*
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - IN GENERE - EREDI AGENTI QUALI LEGITTIMARI CON AZIONE PER LA REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA O COME MERI SUCCESSORI MORTIS CAUSA - DIFFERENZA DI POSIZIONE - CONSEGUENZA IN ORDINE AL REGIME PROBATORIO.*
In materia di prova della simulazione, gli eredi di una delle parti contraenti sono equiparati ai terzi, con la conseguente inapplicabilita, nei loro confronti, delle limitazioni probatorie previste per le parti originarie, nel caso in cui agiscano iure proprio quali legittimari per l'integrazione della quota di riserva, mentre, qualora agiscano come meri successori mortis causa, subentrano nella posizione giuridica del de cuius e restano, pertanto, soggetti alle stesse limitazioni cui sarebbe stato soggetto quest'ultimo. (Conf 4719/80, mass n 408534; (Conf 4612/80, mass n 408430; (Conf 4352/80, mass n 406292).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1417
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)