Sez. 1, Ordinanza n. 15794 del 12/06/2019 (Rv. 654624 - 02)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Protezione sussidiaria - Vaglio di credibilità soggettiva - Necessità - Esito negativo - Conseguenze - Approfondimento istruttorio officioso - Esclusione.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
In materia di protezione internazionale, il vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati nell'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 251 del 2007, trova applicazione tanto con riguardo alla domanda volta al riconoscimento dello "status" di rifugiato, tanto con riguardo alla domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria, in ciascuna delle ipotesi contemplate dall'art. 14 dello stesso decreto legislativo, con la conseguenza che, ove detto vaglio abbia esito negativo, l'autorità incaricata di esaminare la domanda non deve procedere ad alcun ulteriore approfondimento istruttorio officioso, neppure concernente la situazione del Paese di origine.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 5, Costituzione art. 10 com. 3, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)