Sez. 3 - , Ordinanza n. 8819 del 12/05/2020 (Rv. 657916 - 03)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione sussidiaria disciplinata dall'art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251 del 2007 - Presupposti - Cooperazione istruttoria del giudice - Priorità rispetto alla valutazione di credibilità - Eccezioni.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
La protezione sussidiaria, disciplinata dall'art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251 del 2007, ha come presupposto la presenza, nel Paese di origine, di una minaccia grave e individuale alla persona, derivante da violenza indiscriminata in una situazione di conflitto armato, il cui accertamento, condotto d'ufficio dal giudice in adempimento dell'obbligo di cooperazione istruttoria, deve precedere, e non seguire, qualsiasi valutazione sulla credibilità del richiedente, salvo che il giudizio di non credibilità non riguardi le affermazioni circa lo Stato di provenienza le quali, ove risultassero false, renderebbero inutile tale accertamento.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 27, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 lett. C)
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)