Sez. 3 - , Ordinanza n. 8819 del 12/05/2020 (Rv. 657916 - 02)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Cooperazione istruttoria del giudice - Correlazione con le allegazioni del richiedente - Necessità - Fatti intrinsecamente inattendibili - Conseguenze - Incidenza in ogni caso sull'obbligo di cooperazione istruttoria - Esclusione - Fondamento.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
L'obbligo del giudice di acquisire informazioni sulla reale ed attuale situazione del Paese di origine (cd. cooperazione istruttoria) non sorge per il solo fatto che sia stata proposta domanda di protezione internazionale, collocandosi in rapporto di stretta connessione con la circostanza che il richiedente abbia fornito una versione dei fatti quanto meno coerente e plausibile. Tuttavia tale adempimento non può essere escluso solo perchè, in base agli indicatori di credibilità soggettiva forniti dall'art. 3 d.lgs. n. 251 del 2007, le dichiarazioni della parte risultino intrinsecamente inattendibili, poiché, in questo modo, la valutazione di credibilità non atterrebbe più alla prova, ma diverrebbe una condizione di ammissibilità o un presupposto del riconoscimento del diritto o, comunque, si risolverebbe in un giudizio sulla lealtà processuale.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 27, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Costituzione art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)