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Sez. U, Ordinanza n. 19787 del 23/12/2003 (Rv. 569215 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE | Appalto di opere pubbliche - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Ambito - Controversie nascenti dal provvedimento di rescissione in danno adottato dalla pubblica amministrazione - Attinenza alla fase di esecuzione del contratto - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza.
Stato
decisa il 2003-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569215-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE

In materia di appalto di opere pubbliche, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo le controversie derivanti dalle procedure di affidamento dei lavori, mentre per quelle che traggono origine dall'esecuzione del contratto non è stata introdotta alcuna deroga alla giurisdizione del giudice ordinario. Pertanto, poiché il provvedimento di rescissione in danno, ancorché rivestito delle forme dell'atto amministrativo, costituisce una forma di autotutela della pubblica amministrazione incidente su posizioni di diritto soggettivo, le contestazioni che investono il legittimo esercizio di tale forma di autotutela appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.

Riferimenti normativi: Legge 21/07/2000 num. 205 art. 6, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 340

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)