Sez. U, Sentenza n. 6992 del 05/04/2005 (Rv. 580157 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE | Appalto - Diritti ed obblighi scaturenti dal contratto - Controversie nascenti dal provvedimento di rescissione in danno adottato dalla P.A. - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE
La giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie inerenti ai diritti ed agli obblighi derivanti da un contratto d'appalto d'opere pubbliche non resta esclusa per il fatto che il committente si sia avvalso della facoltà di rescindere il rapporto, ai sensi dell'art. 340 della legge n. 2248 del 1865, all. F, attesa l'inidoneità dell'atto rescindente ad incidere sulle posizioni soggettive nascenti dal contratto ed aventi, per ciò stesso, consistenza di diritti soggettivi. Ne consegue che detto provvedimento, ancorché rivestito delle forme dell'atto amministrativo, non cessa di operare nell'ambito delle paritetiche posizioni contrattuali, onde le contestazioni che investono l'esercizio di tale forma d'autotutela appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 340, Legge 21/07/2000 num. 205 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)