Sez. U, Sentenza n. 27170 del 20/12/2006 (Rv. 593399 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - IN GENERE | Esecuzione del contratto - Autotutela della P.A. mediante lo strumento autoritativo - Principio generale - Configurabilità - Esclusione - Applicabilità nei soli casi previsti per legge, non estensibili in via analogica - Conseguenze - Sospensione del pagamento di fornitura disposta in via cautelare dalla P.A. - Inquadramento nell'ambito della autotutela privata, consentita nei limiti dell'art. 1460 cod. civ. - Contestazione dell'esercizio del relativo potere - Giurisdizione del giudice ordinario - Devoluzione - Fattispecie.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - IN GENERE
L'autotutela della P.A., attuata mediante lo strumento autoritativo con effetti sulla esecuzione di contratti di diritto privato, si riferisce ad ipotesi tassativamente previste per legge, non estensibili in via di analogia a casi diversi. Ne deriva che, in tema di rapporto scaturente da un contratto di fornitura ad evidenza pubblica (nel caso derivante da licitazione privata), la sospensione del pagamento del corrispettivo disposta in via cautelare dalla P.A. (nella specie, a seguito della instaurazione di un procedimento penale in ordine al delitto di truffa in danno dello Stato a carico del fornitore) va inquadrata nel catalogo dell'autotutela privata, che, in caso di inesatto adempimento, legittima la controparte, "ex" art. 1460 cod. civ., alla sospensione del pagamento del prezzo; e le contestazioni che investono l'esercizio di tale forma di autotutela sono sottratte alla giurisdizione del giudice amministrativo, restando devolute a quella del giudice ordinario.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460, Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 8, Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 340, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 69 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)