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Sez. 1, Sentenza n. 3512 del 10/06/1982 (Rv. 421489 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IMPEDIMENTO DEL PROCURATORE - MORTE DEL PROCURATORE - TERMINE PER LA PROSECUZIONE O LA RIASSUNZIONE DEL PROCESSO - DECORRENZA - CONOSCENZA LEGALE DELL'EVENTO - ESTREMI - CONOSCENZA DI FATTO - INIDONEITÀ - ONERE PROBATORIO DELLA CONOSCENZA LEGALE AVUTA OLTRE I SEI MESI DALLA DATA DELLA PROSECUZIONE DEL PROCESSO - INCIDENZA.*
Stato
decisa il 1982-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421489-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IMPEDIMENTO DEL PROCURATORE - MORTE DEL PROCURATORE - TERMINE PER LA PROSECUZIONE O LA RIASSUNZIONE DEL PROCESSO - DECORRENZA - CONOSCENZA LEGALE DELL'EVENTO - ESTREMI - CONOSCENZA DI FATTO - INIDONEITÀ - ONERE PROBATORIO DELLA CONOSCENZA LEGALE AVUTA OLTRE I SEI MESI DALLA DATA DELLA PROSECUZIONE DEL PROCESSO - INCIDENZA.*

A seguito della sentenza della Corte costituzionale 15 dicembre 1967 n. 139, il termine per la prosecuzione o la riassunzione del processo interrotto per morte o impedimento del procuratore costituito di una delle parti decorre dalla data della conoscenza legale di tale evento, che deve risultare da dichiarazione, notificazione o certificazione dell'evento stesso, non essendo sufficiente una conoscenza di fatto che le parti interessate possono avere acquisito aliunde, né integrando tale conoscenza legale, nei confronti delle parti rappresentate dal procuratore legale colpito dall'evento, la dichiarazione di interruzione del processo fatta dal giudice istruttore in udienza e non notificata alle parti stesse. L'Onere di provare che la conoscenza legale dell'evento interruttivo si sia avuta oltre i sei mesi dalla data della prosecuzione del processo incombe su colui che eccepisce l'Estinzione del processo ex art. 307 cod. proc. civ.. (V 6378/79, mass n 403102; (Conf 5820/80, mass n 409644, sulla prima parte; (Conf 27/80, mass n 403389).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)