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Sez. L, Sentenza n. 27 del 05/01/1980 (Rv. 403389 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - PROSECUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE - TERMINE - DECORRENZA - DALLA CONOSCENZA LEGALE - NECESSITA - CONOSCENZA DI FATTO DELL'EVENTO INTERRUTTIVO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1980-01-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403389-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - PROSECUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE - TERMINE - DECORRENZA - DALLA CONOSCENZA LEGALE - NECESSITA - CONOSCENZA DI FATTO DELL'EVENTO INTERRUTTIVO - IRRILEVANZA.*

A seguito della sentenza n 139 del 15 dicembre 1967 della Corte costituzionale che ha dichiarato la parziale illegittimita dello art 305 cod proc civ per la parte in cui fa decorrere dalla data dell'interruzione del processo il termine per la prosecuzione o riassunzione di esso anche nei casi, regolati dal precedente art 301, di morte o impedimenti del procuratore, deve ritenersi che, ove tali eventi interruttivi si verifichino, la prosecuzione o la riassunzione del processo debba avvenire nel termine di sei mesi dalla conoscenza legale dell'evento, risultante cioe dalla formale dichiarazione, notificazione o certificazione dello stesso evento, non essendo a tale scopo sufficiente la conoscenza di fatto che di esso una delle parti abbia acquisito aliunde. (Conf 1991/75, mass n 375698; (Conf 2993/72, mass n 360744; (Conf 142/72, mass n 355883).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 298 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 304, Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)