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Sez. 1, Sentenza n. 6378 del 10/12/1979 (Rv. 403102 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - MORTE DEL DIFENSORE DI UNA DELLE PARTI IN PENDENZA DEL TERMINE PER L'IMPUGNAZIONE - SOSPENSIONE DI DETTO TERMINE - LIMITE.*
Stato
decisa il 1979-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403102-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - MORTE DEL DIFENSORE DI UNA DELLE PARTI IN PENDENZA DEL TERMINE PER L'IMPUGNAZIONE - SOSPENSIONE DI DETTO TERMINE - LIMITE.*

In applicazione dell'art 305 cod proc civ, nel testo risultante per effetto della sentenza della Corte costituzionale n 159 del 6 luglio 1971, secondo il quale il termine utile per la prosecuzione o riassunzione del processo, gia interrotto a norma dell'art 299 cod proc civ, decorre non dal fatto interruttivo, ma dalla data in cui le parti ne abbiano avuto conoscenza, la interruzione del processo, per morte del difensore di una delle parti che si verifichi dopo la pubblicazione della sentenza ed in pendenza del termine per l'impugnazione, importa che tale termine resta sospeso a favore delle altre parti fino a quando le stesse non abbiano avuto conoscenza di detto evento. (V 2956/78, mass n 392394; (V 5277/77, mass n 388931; (V 1996/76, mass n 380813).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)