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Sez. L, Sentenza n. 5820 del 29/10/1980 (Rv. 409644 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - RADIAZIONE O SOSPENSIONE DEL PROCURATORE - INTERRUZIONE AUTOMATICA DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE - TERMINE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1980-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/409644-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - RADIAZIONE O SOSPENSIONE DEL PROCURATORE - INTERRUZIONE AUTOMATICA DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE - TERMINE - DECORRENZA.*

Nel processo civile, qualora la parte sia costituita a mezzo di procuratore, l'evento della morte, radiazione o sospensione del procuratore produce l'interruzione del processo con effetto immediato, senza necessita di dichiarazione o notifiche ed a prescindere da ogni indagine circa la conoscenza che di detto evento possono avere avuto le parti o il giudice e senza alcuna necessita di declaratoria da parte del giudice stesso, ma il termine perentorio per la riassunzione del processo cosi interrotto decorre non dal momento in cui l'evento interruttivo si verifica, ma da quello della conoscenza legale dell'evento, risultante, cioe, da dichiarazione, notificazione o certificazione dell'evento, non essendo all'uopo sufficiente la conoscenza di fatto che di esso una delle parti abbia aliunde acquisito. (Conf 1995/75; (Conf 2993/72).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)