Sez. L, Sentenza n. 315 del 13/01/1994 (Rv. 484991 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Durata del rapporto - In genere | Prosecuzione del rapporto - Facoltà di opzione ex artt. 6 D.L. n. 791 del 1981 e 1 legge n. 54 del 1982 - Termine stabilito per il relativo esercizio - Inderogabilità - Clausola contrattuale prevedente, ai fini dell'accertamento del rispetto di detto termine, l'invio e non anche la ricezione della dichiarazione - Nullità.
Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Durata del rapporto - In genere
In tema di opzione per la prosecuzione del rapporto di lavoro, la disciplina posta dall'art. 6 del D.L. 22 dicembre 1981 n. 791 - nel testo sostituito dall'art. 1 della legge di conversione 26 febbraio 1982 n. 54 - per l'esercizio di detta facoltà, mediante una dichiarazione al datore di lavoro (di carattere ricettizio) da effettuare almeno sei mesi prima del conseguimento della pensione di vecchiaia, non può essere derogata dalla autonomia negoziale per quanto riguarda la forma e il termine perentorio dell'opzione, con conseguente nullità della clausola del contratto collettivo che preveda come sufficiente a tal fine l'invio, e non anche la ricezione, della dichiarazione entro detto termine.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Decreto Legge 22/12/1981 num. 791 art. 6 CORTE COST., Legge 26/02/1982 num. 54 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)