Sez. 1, Sentenza n. 9686 del 17/07/2001 (Rv. 548259 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Contestazione immediata, ove possibile, della infrazione accertata - Omissione - Conseguenze - Processo verbale redatto successivamente - Dichiarazioni spontanee rese dal trasgressore nella immediatezza e riportate in esso - Fede privilegiata - Esclusione - Libera valutazione da parte del giudice - Ammissibilità.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE
In tema di violazioni amministrative, la omissione della immediata contestazione, attraverso redazione di verbale di accertamento, obbligatoria, ove possibile, assume rilevanza nel procedimento di applicazione della sanzione amministrativa, e nel successivo, eventuale giudizio di opposizione, in quanto essa è idonea ad incidere sulla efficacia probatoria dell'atto di accertamento. Infatti, il processo verbale non redatto nella immediatezza non acquista valore di fede privilegiata, almeno per quanto attiene alle dichiarazioni riferite al trasgressore, le quali possono, peraltro, essere liberamente apprezzate dal giudice.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)