Sez. 1, Sentenza n. 11245 del 07/11/1998 (Rv. 520504 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Violazione amministrativa - Contestazione immediata - Omissione - Conseguenze - Successiva notificazione del verbale - Ordinanza - ingiunzione irrogativa della sanzione - Validità - Condizioni e limiti - Fattispecie in tema di circolazione stradale.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE
In tema di violazioni amministrative, l'eventuale inosservanza dell'obbligo dell'immediata contestazione non costituisce causa di estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione quando si sia successivamente provveduto alla contestazione mediante notificazione (giusta disposto dell'art. 14, comma secondo, della legge n. 689 del 1981), sempre che l'inosservanza del detto obbligo non abbia, in concreto, comportato l'impossibilità, da parte del trasgressore, di far valere, "illico et immediate", concreti elementi di fatto a suo favore, e sempre che la rilevanza di tale inosservanza, ritualmente dedotta dall'interessato, sia invece, in concreto, esclusa dal giudice (fattispecie in tema di violazione dei limiti di velocità accertata mediante rilevamento elettronico: la S.C. ha escluso, nel caso concreto, ogni rilevanza alla mancata contestazione immediata attesa, in particolare, l'impossibilità di raggiungere il veicolo lanciato ad eccessiva velocità - art. 384 disp. att. cod. strada -).
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 200, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 200, (Cod. Strada Abrog. art. 140), Legge 08/12/1933 num. 1740 art. 140, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Cod. Strada art. 201, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 201
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)