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Sez. 1, Sentenza n. 10134 del 14/05/2005 (Rv. 580820 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - IN GENERE | Concordato preventivo con cessione dei beni - Domanda di condanna al pagamento di somme in favore della liquidazione o comunque idonee ad influire sul riparto - Liquidatore giudiziale - Veste di contraddittore necessario - Configurabilità.
Stato
decisa il 2005-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580820-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - IN GENERE

In caso di intervenuta ammissione del debitore al concordato preventivo con cessione dei beni, il liquidatore giudiziale è contraddittore necessario nella cognizione delle domande di condanna al pagamento di somme in favore della liquidazione ed in quelle comunque idonee ad influire sul riparto.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 182, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)