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Sez. 2, Sentenza n. 1952 del 19/05/1975 (Rv. 375653 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - DELLE COSTRUZIONI DALLE VEDUTE - VEDUTE DIRETTE ANCHE OBLIQUE - DISTANZA DEI TRE METRI - OBBLIGO DEL PROPRIETARIO VICINO - UNICO PROPRIETARIO DI IMMOBILI DIVERSI - UNICITA DEL FONDO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1975-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375653-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - DELLE COSTRUZIONI DALLE VEDUTE - VEDUTE DIRETTE ANCHE OBLIQUE - DISTANZA DEI TRE METRI - OBBLIGO DEL PROPRIETARIO VICINO - UNICO PROPRIETARIO DI IMMOBILI DIVERSI - UNICITA DEL FONDO - ESCLUSIONE.*

La disposizione del secondo comma dell'art 907 cod civ, - che fa Obbligo al proprietario vicino di non fabbricare a distanza minore di tre metri dalla finestra da cui altri esercita la veduta obliqua -, si riferisce esclusivamente all'ipotesi di veduta diretta che e anche obliqua sul medesimo fondo. L'esistenza di un unico proprietario di unita immobiliari diverse non implica quella unicita di fondo che costituisce il presupposto per l'applicabilita della norma. (V 1468/72, mass n 358114; 3245/71, mass n 354672; 1785/63).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 907 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)