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Sez. 1, Sentenza n. 4095 del 06/07/1995 Cc. (dep. 21/09/1995) Rv. 202434 - 01

Rapporti giurisdizionali con autorità straniere - Estradizione dall'estero - Principio di specialità | Riestradizione esecutiva da Stato terzo di persona già concessa in estradizione all'Italia con esclusione delle pene inflitte per alcuni reati - Inclusione di dette pene nel cumulo - Illegittimità - Riestradizione concessa senza limitazioni - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1995-07-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202434-01

Rapporti giurisdizionali con autorità straniere - Estradizione dall'estero - Principio di specialità

Ai sensi dell'art. 15 della convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957 e ratificata con legge 30 gennaio 1963 n. 300, "il consenso della Parte richiesta sarà necessario per permettere alla Parte richiedente di consegnare ad un'altra Parte o ad un terzo Stato la persona che le sia stata consegnata e che sia ricercata dall'altra Parte o dal terzo Stato per dei reati precedenti alla consegna". Tale disposizione contempla una particolare ipotesi di applicazione del principio di specialità, in base al quale è, tra l'altro, ineseguibile una pena relativa a condanna per reati commessi dallo interessato anteriormente al provvedimento di estradizione e per i quali lo Stato richiesto non ha concesso l'estradizione. Detto effetto preclusivo all'esecuzione delle pene concernenti reati non compresi nella concessa estradizione opera sia quando lo Stato richiesto abbia direttamente consegnato a quello richiedente il soggetto interessato, sia nell'ipotesi di riestradizione di questo ultimo da altro Stato, verso cui in precedenza era stato estradato da quello antecedentemente richiesto, il quale aveva posto specifiche limitazioni in ordine ai reati per i quali era consentita la riestradizione, a nulla rilevando che tali limitazioni non fossero state, poi, rispettate, dallo Stato autore della riestradizione. (Nella specie - relativa ad estradizione richiesta dall'Italia alla Francia ed esclusa da questa, in ordine a certi reati, all'atto della consegna alla Repubblica federale elvetica della persona da riestradare successivamente verso l'Italia - poiché la Repubblica elvetica non aveva posto limitazioni, nell'atto di riestradizione, il P.M. aveva inserito nel cumulo anche le pene per i reati in relazione ai quali la Francia non aveva concesso l'estradizione e il giudice dell'esecuzione aveva rigettato l'istanza della persona interessata diretta a far espungere dal cumulo quelle pene. La S.C. nell'enunciare il principio di cui in massima, ha annullato per violazione di legge il provvedimento del giudice della esecuzione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 721, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 721, Legge 30/01/1963 num. 300 CORTE COST., Tratt. Internaz. 13/12/1957 num. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)