Sez. L, Sentenza n. 3679 del 24/02/2004 (Rv. 570470 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Pensione di inabilità - Domanda amministrativa - Necessità - Fondamento - Richiesta del riconoscimento dello status di invalido o domanda di indennità di accompagnamento - Implicita domanda di pensione - Configurabilità - Esclusione.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
In materia di pensione di inabilità in favore degli invalidi civili di cui alla legge n. 118 del 1971, la domanda amministrativa costituisce presupposto necessario per il diritto alle prestazioni assistenziali sia perché ciò risulta espressamente dal disposto dell'art. 11 legge cit., sia perché la richiesta del riconoscimento dello "status" di invalido civile potrebbe essere proposta non già per ottenere i benefici di cui alla legge 118/71, ma ad altri fini, quali il diritto all'assunzione obbligatoria o il congedo per cure ai sensi dell'art. 26 della medesima legge 118. Ne consegue che, fatto valere il riconoscimento dell'invalidità civile, la prestazione economica successivamente richiesta avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, dovendosi anche escludere che la domanda di pensione di inabilità sia compresa in quella volta a conseguire l'indennità di accompagnamento. (Nella specie, avendo l'istante presentato la sola domanda di invalidità civile il 29 ottobre 1992, ottenendo il riconoscimento nel febbraio 1993, la Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto la decorrenza dell'indennità di accompagnamento e della pensione di inabilità rispettivamente dal settembre 1993 e dal primo agosto 1995, mesi successivi alla presentazione delle relative domande).
Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 art. 11, Legge 30/03/1971 num. 118 art. 12 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)