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Sez. 1, Sentenza n. 3231 del 01/04/1994 (Rv. 486048 - 01)

Tributi erariali, indiretti (Tributi anteriori alla riforma del 1972) - Tributi doganali (diritti di confine, dazi all'importazione ed alla esportazione, diritti doganali) - Diritti vari | Diritti per servizi amministrativi riscossi su importazioni da paesi extracomunitari - Azione di ripetizione - Importazioni anteriori o successive all' 1 luglio 1968 - Disciplina rispettiva.
Stato
decisa il 1994-04-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486048-01

Tributi erariali, indiretti (Tributi anteriori alla riforma del 1972) - Tributi doganali (diritti di confine, dazi all'importazione ed alla esportazione, diritti doganali) - Diritti vari

Con riguardo all'azione di ripetizione dei diritti per servizi amministrativi riscossi su importazioni da paesi extracomunitari in violazione della legge 15 giugno 1950 n. 330, letta alla luce del divieto di aggravamento previsto dall'accordo G.A.T.T., e ai fini dell'applicazione dell'art. 19 del D.L. 30 settembre 1982 N. 688, convertito in legge 27 novembre 1982 N. 873, il quale dispone che "chi ha indebitamente corrisposto diritti doganali all'importazione... anche anteriormente alla data della (sua) entrata in vigore... ha diritto al rimborso delle somme pagate quando prova documentalmente che l'onere relativo non è stato in alcun modo trasferito ad altro soggetto", occorre distinguere a seconda che si tratti di importazioni anteriori o successive al 1 luglio 1968 data della cosidetta comunitarizzazione delle norme dell'Accordo stesso. Con riferimento alle importazioni anteriori, l'azione di ripetizione dei tributi riscossi non si sottrae alla disciplina di questa norma; nell'altra ipotesi l'azione rimane assoggettata al regime di cui all'art. 29, comma 2, legge 29 dicembre 1990 n. 428, per il quale "i diritti doganali all'importazione.... riscossi in applicazione di disposizioni nazionali incompatibili con norme comunitarie sono rimborsati a meno che il relativo onere non sia stato trasferito su altri soggetti", fermo restando che questa norma (operante retroattivamente in base all'espressa previsione del successivo settimo comma) lascia a carico dell'Amministrazione l'onere di eccepire e dimostrare detta traslazione.

Riferimenti normativi: Legge 15/06/1950 num. 330, Decreto Legge 30/09/1982 num. 688 art. 19 CORTE COST., Legge 27/11/1982 num. 873 CORTE COST., Legge 29/12/1990 num. 428 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)