Sez. 5, Sentenza n. 11090 del 07/01/2015 Ud. (dep. 16/03/2015) Rv. 263037 - 01
COSA GIUDICATA - EFFICACIA - NEL GIUDIZIO CIVILE O AMMINISTRATIVO DI DANNO | Assoluzione per il riconoscimento della causa di non punibilità, ex art. 599 cod. pen. - Efficacia di giudicato in sede civile - Esclusione.
COSA GIUDICATA - EFFICACIA - NEL GIUDIZIO CIVILE O AMMINISTRATIVO DI DANNO
La previsione di cui all'art. 652 cod. proc. pen. - per la quale la sentenza di assoluzione ha efficacia di giudicato nell'ambito del giudizio civile di danni relativamente all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una legittima facoltà - non è applicabile nel caso in cui la sentenza di assoluzione sia pronunciata per il riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 599 cod. pen., la quale, escludendo la punibilità dei reati di ingiuria e diffamazione, non ne esclude la natura di illecito civile e l'esistenza dell'obbligazione risarcitoria, ove ne sia derivato un danno, che può essere fatta valere innanzi al giudice civile.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 599 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)