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Sez. 4, Sentenza n. 20150 del 10/03/2026 Ud. (dep. 03/06/2026) Rv. 290102-01

IMPUGNAZIONI - SPESE | Assoluzione dell'imputato per la causa di non punibilità di cui all'art. 384 cod. pen. - Soccombenza giustificativa della compensazione tra le parti delle spese processuali - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2026-03-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/290102-01

IMPUGNAZIONI - SPESE

In tema di spese processuali, non dà luogo a soccombenza, rilevante quale giusto motivo di compensazione delle spese processuali tra le parti, l'assoluzione dell'imputato per la causa di non punibilità di cui all'art. 384 cod. pen., posto che la stessa non esclude la natura illecita del fatto e la conseguente insorgenza dell'obbligazione risarcitoria, nel caso in cui sia derivato un danno dalla condotta, azionabile innanzi al giudice civile.

Cod. Pen. art. 384 CORTE COST., Cod. Pen. art. 372 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)