Sez. 5, Sentenza n. 49580 del 26/09/2014 Ud. (dep. 27/11/2014) Rv. 261341 - 01
IMPUGNAZIONI - INTERESSE AD IMPUGNARE | Assoluzione perché il fatto non sussiste, ex art. 530, comma secondo, cod. proc. pen. - Interesse ad impugnare - Esclusione.
IMPUGNAZIONI - INTERESSE AD IMPUGNARE
Non sussiste l'interesse dell'imputato a proporre impugnazione avverso la sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, pronunciata ex art. 530, comma secondo, cod. proc. pen. - per mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova - in quanto tale formulazione non comporta una minore pregnanza della pronuncia assolutoria né segnala residue perplessità sulla innocenza dell'imputato, né spiega minore valenza con riferimento ai giudizi civili, come comprovato dal tenore letterale degli art. 652 e 654 cod. proc. pen.; pertanto, essa non può in alcun modo essere equiparata all'assoluzione per insufficienza di prove prevista dal previgente codice di rito.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)