Sez. 6, Sentenza n. 15015 del 04/02/2026 Ud. (dep. 27/04/2026) Rv. 289863-03
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - IN GENERE | Delitto di false informazioni al pubblico ministero - Sospensione del procedimento ex art. 371-bis, comma 2, cod. pen. - Compimento di atti del pubblico ministero diversi da quelli non rinviabili - Nullità - Condizioni.
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - IN GENERE
In tema di false informazioni al pubblico ministero, la sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 371-bis, comma secondo, cod. pen. non comporta la nullità degli atti compiuti dal pubblico ministero diversi da quelli non rinviabili, salvo che essi determinino pregiudizio per l'intervento, l'assistenza o la rappresentanza dell'indagato, trovando applicazione, in tal caso, le nullità previste dagli artt. 178 e ss. cod. proc. pen.
Cod. Pen. art. 371 bis com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 44 CORTE COST., DPR 20/01/1992 num. 23 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)