Sez. U, Sentenza n. 5679 del 22/10/1980 (Rv. 409526 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA PA - AZIONI DI CONDANNA - DOMANDA DEL PRIVATO DINANZI ALL'AGO PER LA CONDANNA DELLA SIP ALLA RIMOZIONE DI UNA LINEA TELEFONICA APPOGGIATA AL PROPRIO FABBRICATO IN MANCANZA DELLA IMPOSIZIONE DI UNA SERVITU PUBBLICA - PROPONIBILITA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA PA - AZIONI DI CONDANNA - DOMANDA DEL PRIVATO DINANZI ALL'AGO PER LA CONDANNA DELLA SIP ALLA RIMOZIONE DI UNA LINEA TELEFONICA APPOGGIATA AL PROPRIO FABBRICATO IN MANCANZA DELLA IMPOSIZIONE DI UNA SERVITU PUBBLICA - PROPONIBILITA.*
La proponibilita, davanti al giudice ordinario, della domanda del privato contro la societa concessionaria del servizio telefonico, per la rimozione di una linea telefonica appoggiata al proprio fabbricato senza alcun provvedimento autoritativo impositivo di servitu, non puo trovare ostacolo, ai sensi dell'art 4 della legge 20 marzo 1865 n 2248 allegato e, nella sola circostanza che la utilizzazione di detto bene sia stata effettuata dalla concessionaria medesima per il perseguimento delle finalita pubbliche ad essa demandate, atteso che il divieto per il giudice ordinario di condannare l'amministrazione ad un facere, fissato dalla citata norma, non opera con riguardo al mero comportamento materiale della amministrazione, stessa ancorche indirizzato a scopi pubblici, ove non risulti che questo si ricolleghi ad una valutazione autoritativa, compiuta nella dovuta Sede amministrativa, circa l'indispensabilita del sacrificio imposto al privato rispetto al fine pubblico perseguito. (V 355/78, mass n 389651; (V 1463/77, mass n 385167).*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., DPR 29/03/1973 num. 156 art. 231
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)