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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 356 del 1987

Decisione
decisa il 1987-10-15, depositata il 1987-10-29
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:356
Massime
2

Massime (2)

Massima n. 3637

  • Cambio e valuta
  • Infrazioni valutarie
  • Regolamento valutario di operazioni commerciali e finanziarie con l'estero
  • Violazioni commesse dall'amministratore o dal dipendente di un'azienda o istituto di credito
  • Norma incriminatrice in bianco che rinvia anche a circolari e istruzioni emanate da vari organi (ministero per il commercio estero, ufficio italiano cambi, banca d'italia)
  • Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
In tema di determinazione del contenuto del precetto penale ad opera di provvedimenti amministrativi deve trovare applicazione la medesima ratio decidendi contenuta in numerose pronunce della Corte costituzionale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost. - dell'art. 3 del decreto legge 30 aprile 1976, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 30 aprile 1976, n. 159 in quanto la contravvenzione ivi descritta si sostanzia in una norma incriminatrice in bianco, che rinvia a disposizioni comprensive non solo di leggi e regolamenti ministeriali, ma altresì di circolari e istruzioni emanate da vari organi). - v. sent. nn. 58/1975; 21/1973, 113/1973; 9/1972; 168/1971, 69/1971; 61/1969; 26/1966; 96/1964, 36/1964.

Norme impugnate

  • art. 3 d.l. 4 marzo 1976, n. 31
  • legge 30 aprile 1976, n. 159

Parametri

Massima n. 3638

  • Cambio e valuta
  • Infrazioni valutarie
  • Esportazione illecita di valuta o costituzione illecita di disponibilità valutarie all'estero
  • Giudizio direttissimo
  • Non derogabilità
  • Jus superveniens
  • Restituzione degli atti al giudice a quo.
Leggi la massima
Spetta al giudice a quo, cui, a tal fine, vanno restituiti gli atti, verificare se, alla stregua della normativa intervenuta dopo la pronuncia della ordinanza di rimessione, la questione sollevata sia ancora rilevante. (Restituzione degli atti relativamente alla questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 4 del decreto legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 30 aprile 1976, n. 159, nella parte in cui è prescritta l'adozione del giudizio direttissimo in ogni caso, e senza possibilità di deroga, per i soli delitti di esportazione illecita di valuta o costituzione illecita di disponibilità valutarie all'estero; lo jus superveniens, costituito dalla L. 26 ottobre 1986, n. 599, ha parzialmente sostituito la citata disposizione e dettato norme per la ulteriore applicazione di questa ai giudizi pendenti alla data della sua entrata in vigore).

Norme impugnate

  • legge 30 aprile 1976, n. 159
  • art. 4 d.l. 4 marzo 1976, n. 31

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 4 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31 (Disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie), convertito, con modificazioni, nella legge 30 aprile 1976, n. 159, promosso con ordinanza emessa il 10 marzo 1981 dal Giudice istruttore del Tribunale di Prato, iscritta al n. 306 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 262 dell'anno 1981; Visto l'atto di costituzione di Kuhn Benedikt, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice relatore Giovanni Conso;
punto 1
Ritenuto che il Giudice istruttore del Tribunale di Prato, con ordinanza del 10 marzo 1981, ha denunciato: a) l'illegittimità, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 4 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 30 aprile 1976, n. 159, nella parte in cui è prescritta l'adozione del giudizio direttissimo "in ogni caso", e senza possibilità di deroga, per i soli delitti di esportazione illecita di valuta o costituzione illecita di disponibilità valutarie all'estero; b) l'illegittimità, in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione, dell'art. 3 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 30 aprile 1976, n. 159, in quanto la contravvenzione ivi descritta si sostanzia "in una norma incriminatrice in bianco, che rinvia a disposizioni comprensive non solo di leggi e regolamenti ministeriali, ma altresì di circolari e istruzioni emanate da vari organi (il Ministero per il Commercio Estero, l'Ufficio Italiano Cambi, la Banca d'Italia)"; che nel giudizio si è costituita la parte privata Benedikt Kuhn, rappresentata e difesa dagli avvocati Augusto Fantozzi e Giovanni Maria Flick, formulando deduzioni adesive all'ordinanza di rimessione; che è anche intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate;
punto 2
Considerato, quanto alla prima questione, che, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione, è entrata in vigore la legge 26 settembre 1986, n. 599, che ha, fra l'altro, sostituito (art. 5) il primo comma dell'art. 4, disponendo che "Per i reati previsti dal presente decreto, sempre che non siano necessarie speciali indagini, si procede a giudizio direttissimo anche in deroga all'articolo 502 del codice di procedura penale"; che, a norma dell'art. 6 della stessa legge 26 settembre 1986, n. 599, "Nei procedimenti nei quali alla data di entrata in vigore della presente legge è stato già dichiarato aperto il dibattimento, continua ad applicarsi il disposto del primo comma dell'art. 4 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 aprile 1976, n. 159"; che, quindi, spetta al giudice a quo verificare se, alla stregua della normativa sopravvenuta, la questione sollevata sia tuttora rilevante;
punto 3
Considerato, quanto alla seconda questione, che la stessa risulta manifestamente infondata, dovendo trovare applicazione, con riferimento all'art. 3 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, la medesima ratio decidendi di altre numerose pronunce di questa Corte in tema di determinazione del contenuto del precetto penale ad opera di provvedimenti amministrativi (v., in particolare, sentenze n. 58 del 1975, n. 21 del 1973, n. 113 del 1973, n. 9 del 1972, n. 168 del 1971, n. 69 del 1971, n. 61 del 1969, n. 26 del 1966, n. 96 del 1964, n. 36 del 1964);
punto 4
Visti gli artt. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 30 aprile 1976, n. 159, sollevata, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice istruttore del Tribunale di Prato con ordinanza del 10 marzo 1981; 2) Ordina la restituzione degli atti al Giudice istruttore del Tribunale di Prato relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 30 aprile 1976, n. 159. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987. Il Presidente: SAJA Il Redattore: CONSO Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1987. Il direttore della cancelleria: MINELLI

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