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Sez. L, Sentenza n. 14074 del 28/09/2002 (Rv. 557694 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA | Principio della immediatezza della contestazione e della tempestività del recesso - "Ratio" - Carattere relativo - Accertamento del giudice del merito circa la tempestività del licenziamento - Insindacabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-09-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557694-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA

Nel licenziamento per giusta causa l'immediatezza della comunicazione del provvedimento espulsivo rispetto al momento della mancanza addotta a sua giustificazione, ovvero rispetto a quello della contestazione, si configura quale elemento costitutivo del diritto al recesso del datore di lavoro, in quanto la non immediatezza della contestazione o del provvedimento espulsivo induce ragionevolmente a ritenere che il datore di lavoro abbia soprasseduto al licenziamento ritenendo non grave o comunque non meritevole della massima sanzione la colpa del lavoratore; peraltro, il requisito della immediatezza deve essere inteso in senso relativo, potendo in concreto essere compatibile con un intervallo di tempo, più o meno lungo, quando l'accertamento e la valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale maggiore ovvero quando la complessità della struttura organizzativa dell'impresa possa far ritardare il provvedimento di recesso, restando comunque riservata al giudice del merito la valutazione delle circostanze di fatto che in concreto giustificano o meno il ritardo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, con riferimento ad un licenziamento intimato il 4 gennaio 1995 per una mancanza verificatasi il 27 maggio 1994, ha ritenuto violato il principio della immediatezza, non avendo il datore di lavoro fornito prove convincenti sulla necessità di un simile intervallo temporale, sia perché alla dedotta malattia del lavoratore non poteva essere riconosciuto effetto preclusivo della intimazione del licenziamento per giusta causa, - non avendo ragione d'essere la conservazione del posto di fronte alla riscontrata esistenza di una causa che non consente la prosecuzione, neppure in via temporanea, del rapporto di lavoro -, sia perché, in relazione alla infrazione contestata - ingiustificato abbandono del posto di lavoro da parte del lavoratore - non era necessario attendere i risultati dell'inchiesta della Capitaneria di Porto o l'esito delle indagini penali dell'Autorità giudiziaria, ben potendo il datore di lavoro procedere al licenziamento in tronco senza dover attendere gli esiti di inchieste eventualmente aperte da altre autorità).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)