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Sez. L, Sentenza n. 7724 del 23/04/2004 (Rv. 572254 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Principi della immediatezza della contestazione e della tempestività della sanzione - Carattere relativo - Nozione - Accertamento di merito - Insindacabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie relativa ad un cassiere di istituto bancario.
Stato
decisa il 2004-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572254-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE

In materia di illecito disciplinare nel rapporto di lavoro privato, i principi della immediatezza della contestazione e della tempestività della irrogazione della misura disciplinare, che costituiscono esplicazione del generale precetto di conformarsi alla buona fede e alla correttezza nell'attuazione del rapporto di lavoro, devono essere intesi in senso relativo, nel senso che la tempestività può essere compatibile con un intervallo di tempo necessario, in relazione al caso concreto e alla complessità dell'organizzazione del datore di lavoro, ad una adeguata valutazione della gravità dell'addebito mosso al dipendente ed alla validità o meno delle giustificazioni da lui fornite; l'accertamento al riguardo compiuto dal giudice di merito è insindacabile in cassazione, ove adeguatamente motivato.(Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto che il giudice di merito avesse fatto corretta applicazione di tale principio in una fattispecie in cui l'illecito, consistente nell'aver un cassiere di banca rilasciato quietanze di pagamento di due rate di prestito senza che vi corrispondesse la registrazione del versamento, era venuto alla luce nel mese di marzo, in aprile era stata disposta una ispezione, a seguito della comunicazione dei risultati dell'ispezione la contestazione veniva intimata in settembre e nel successivo mese di ottobre il dipendente veniva licenziato, dopo aver ascoltato le sue difese).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)