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Sez. L, Sentenza n. 11624 del 22/06/2004 (Rv. 573833 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Criteri - Letterale e logico sistematico - Accertamento del giudice di merito - Censurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie concernente il riconoscimento dell'indennità per i quadri delle Aziende centrali del latte.
Stato
decisa il 2004-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573833-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

Non viola le regole legali di interpretazione dei contratti né incorre in illogica o insufficiente motivazione il giudice di merito che, nell'interpretare le disposizioni di un contratto collettivo, seguendo il criterio di coordinamento dell'elemento letterale con quello logico e motivando il proprio convincimento con i fatti e le risultanze di causa, individui in tali disposizioni la volontà delle parti di corrispondere una certa indennità nell'accertata sussistenza delle condizioni elencate dalla normativa collettiva per la sua corresponsione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in relazione ad una delibera della Commissione amministratrice dell'Azienda Centrale del latte di Roma, concernente il riconoscimento ai quadri di una indennità nella misura del venticinque per cento, e in presenza di un successivo c.c.n.l., peraltro con decorrenza da data anteriore a quella della delibera, che graduava la medesima indennità dal quindici al quaranta per cento, aveva ritenuto sussistente la volontà dell'Azienda di dare immediata attuazione alla corresponsione dell'indennità sin dalla data di decorrenza del contratto collettivo, ed aveva poi determinato l'indennità stessa nella misura del trenta per cento, avuto riguardo ai compiti aggiuntivi attribuiti al lavoratore).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)