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Sez. L, Sentenza n. 9899 del 20/06/2003 (Rv. 564441 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Interpretazione del giudice di merito - Censurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie in tema di interpretazione dell'art. 57 c.c.n.l. per le guardie giurate - Rimborso spese per prestazioni rese in luoghi diversi dalle "normali località di lavoro".
Stato
decisa il 2003-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564441-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata al giudice del merito, le cui valutazioni sono censurabili, in sede di legittimità, soltanto per vizi di motivazione o per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, dovendo ritenersi preminente la regola che impone di avere riguardo al significato letterale delle parole ed essendo altresì riservato a detto giudice l'apprezzamento in ordine all'eventuale insufficienza dell'interpretazione letterale ed alla necessità di fare ricorso alle altre regole interpretative recate dagli artt. 1362 - 1371, cod. civ. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, interpretando l'art. 57 del c.c.n.l. per le guardie giurate in materia di rimborso spese per le prestazioni rese in luoghi diversi dalle "normali località di lavoro" aveva ritenuto che queste ultime si identificano con quelle ricadenti nel territorio dell'intero distaccamento compreso nell'ambito della competenza territoriale dell'istituto di vigilanza con il quale intercorre il rapporto di lavoro, escludendo che dette località si identifichino con il luogo di abituale dimora del lavoratore).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)