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Sez. 1, Sentenza n. 2344 del 21/03/1990 (Rv. 466102 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) - LIMITI DEL GIUDICATO - SOGGETTIVI (LIMITI RISPETTO A TERZI) - EFFICACIA RIFLESSA DEL GIUDICATO - PORTATA - LIMITI - TERZO TITOLARE DI DIRITTO PROPRIO ED AUTONOMO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA A GIUDICATO SUGLI SGRAVI CONTRIBUTIVI FRA IMPRENDITORE ED ENTE PREVIDENZIALE IN RAPPORTO A CONTROVERSIA VERTENTE SU BENEFICI FINALI IL MEDESIMO IMPRENDITORE E L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA.*
Stato
decisa il 1990-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466102-01

COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) - LIMITI DEL GIUDICATO - SOGGETTIVI (LIMITI RISPETTO A TERZI) - EFFICACIA RIFLESSA DEL GIUDICATO - PORTATA - LIMITI - TERZO TITOLARE DI DIRITTO PROPRIO ED AUTONOMO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA A GIUDICATO SUGLI SGRAVI CONTRIBUTIVI FRA IMPRENDITORE ED ENTE PREVIDENZIALE IN RAPPORTO A CONTROVERSIA VERTENTE SU BENEFICI FINALI IL MEDESIMO IMPRENDITORE E L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA.*

La cosiddetta efficacia riflessa del giudicato, come affermazione obiettiva di verità valevole anche nei confronti di terzi rimasti estranei al processo, resta esclusa ogni volta che il terzo sia titolare (non già di un diritto dipendente da una situazione accertata in quel processo sibbene) di un proprio ed autonomo diritto, come nel caso in cui distinte norme di legge forniscano regolamentazioni di rapporti indipendenti, pur se esse siano ispirate ad analoghe ragioni di politica legislativa. (nella specie, in applicazione di tale principio, è stato escluso che la "novità dell'iniziativa produttiva" ritenuta, ai fini degli sgravi contributivi ex lege n. 589 del 1971, in un giudizio tra una data impresa e l'i.N.P.S. potesse far stato anche nei confronti dell'amministrazione finanziaria, nel diverso giudizio vertente tra quest'ultima e la medesima impresa, agli effetti del riconoscimento dei benefici fiscali sub art. 14 legge 1965 n. 717). (V 3938/79, mass n 387637; (V 1806/76, mass n 380592).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST., Legge 26/06/1961 num. 717 art. 14, Legge 04/08/1971 num. 589 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)