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Sez. 2, Sentenza n. 792 del 24/01/1995 (Rv. 489888 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - SOGGETTIVI (LIMITI RISPETTO A TERZI) | Giudicato - Efficacia diretta nei confronti delle parti degli eredi e degli aventi causa - Efficacia riflessa nei confronti dei terzi estranei al processo - Configurabilità - Condizione - Soggezioni ad uso civico di un determinato terreno - Sentenza di accertamento - Efficacia.
Stato
decisa il 1995-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489888-01

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - SOGGETTIVI (LIMITI RISPETTO A TERZI)

Il giudicato, oltre ad avere una sua efficacia diretta nei confronti delle parti, degli eredi e degli aventi causa, è dotato anche di un efficacia riflessa, nel senso che esso, come affermazione oggettiva di verità, produce conseguenze giuridiche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo in cui è stata emessa - allorquando questi siano titolari di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo o, comunque, di un diritto subordinato a tale situazione - , ma non nei confronti di quanti siano titolari di un diritto autonomo rispetto al rapporto giuridico definito. Ne consegue che la sentenza, la quale accerta essere soggetto ad uso civico un determinato terreno, esattamente individuato, fa stato nei confronti delle parti (nella specie, il Comune ed i cittadini interessati), ed il fatto che tutti siano tenuti a riconoscere il diritto di uso civico non esclude che un terzo affermi di essere proprietario dello stesso terreno, in virtù di titoli e di vicende non esaminati, i quali avrebbero potuto impedire che il fondo venisse assoggettato ad uso civico.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)