Sez. 3, Sentenza n. 3938 del 12/09/1977 (Rv. 387637 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - SOGGETTIVI (LIMITI RISPETTO A TERZI) - EFFICACIA NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI RIMASTI ESTRANEI AL PROCESSO - CONDIZIONI.*
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - SOGGETTIVI (LIMITI RISPETTO A TERZI) - EFFICACIA NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI RIMASTI ESTRANEI AL PROCESSO - CONDIZIONI.*
Il giudicato, oltre ad avere un'efficacia diretta nei confronti delle parti, dei loro eredi ed aventi causa, e dotato anche di un'efficacia riflessa, nel senso che la sentenza, come affermazione obbiettiva di verita, produce conseguenze giuridiche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo, in cui e stata emessa, allorquando essi siano titolari di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo o, comunque, di un diritto subordinato, nella sua possibilita di soddisfacimento, a tale situazione. Tali soggetti, infatti, non possono disconoscere che tra le parti di quel processo e stata accertata una determinata verita, e non possono percio, in altro processo, far valere una pretesa in contrasto con l'avvenuto accertamento giudiziale, salva l'opposizione di terzo revocatoria, ove ne ricorrano gli estremi oggettivi e soggettivi. (nella specie, per effetto del giudicato il quale aveva accertato che il convenuto aveva solo fiduciariamente trasferito ad altri tutte le quote di una societa a responsabilita limitata, era stata rigettata la domanda di sfratto per morosita proposta dalla societa contro il convenuto per il rilascio di un immobile di sua proprieta, non essendo configurabile un rapporto di locazione tra la societa e il titolare di tutte le quote sociali). (Conf 1806/76, mass n 380592).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)