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Sez. L, Sentenza n. 5287 del 08/10/1981 (Rv. 416039 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - DETERMINAZIONE DEL MAGGIOR DANNO - COMPITO DEL GIUDICE DI PRIMO E DI SECONDO GRADO - OPERATIVITÀ D'UFFICIO E RETROATTIVA - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1981-10-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416039-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - DETERMINAZIONE DEL MAGGIOR DANNO - COMPITO DEL GIUDICE DI PRIMO E DI SECONDO GRADO - OPERATIVITÀ D'UFFICIO E RETROATTIVA - SUSSISTENZA.*

La Determinazione del maggior danno da svalutazione monetaria - che non costituisce l'oggetto di un diritto autonomo e distinto rispetto al credito di lavoro, ma una conseguenza di esso direttamente riconducibile alla causa petendi della domanda di pagamento della retribuzione - va operata dal giudice (anche nel procedimento di secondo grado) d'ufficio e con effetto retroattivo. (Conf. 3541/78, mass. N. 393037).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)