Sez. L, Sentenza n. 3541 del 12/07/1978 (Rv. 393037 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - LIQUIDAZIONE D'UFFICIO - LEGITTIMITA.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - LIQUIDAZIONE D'UFFICIO - LEGITTIMITA.*
Il maggior danno per svalutazione monetaria, riconosciuto in favore del lavoratore dall'art 429 terzo comma cod proc civ, nel testo fissato dall'art 1 della legge 11 agosto 1973 n 533, con effetti retroattivi nei confronti di spettanze maturate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge stessa, non costituisce oggetto di un diritto autonomo e distinto, rispetto al credito di lavoro, ma conseguenza di esso, e, pertanto, va liquidato anche d'ufficio, in ogni grado del giudizio, da parte del giudice adito con domanda di pagamento del credito medesimo. (V 309/77, mass n 386216; (V 96/77, mass n 383602; (V 3788/76, mass n 382486).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)