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Sez. L, Sentenza n. 4868 del 08/10/1985 (Rv. 442263 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - DANNO RELATIVO - DETERMINAZIONE DI UFFICIO - NEL GIUDIZIO DI APPELLO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1985-10-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442263-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - DANNO RELATIVO - DETERMINAZIONE DI UFFICIO - NEL GIUDIZIO DI APPELLO - LIMITI.*

La Determinazione del maggior danno da svalutazione monetaria, a norma dell'art. 429, terzo comma cod. proc. civ., non costituendo l'oggetto di un diritto autonomo e distinto rispetto al credito di lavoro, ma una conseguenza di esso direttamente riconducibile alla causa petendi della domanda di pagamento della retribuzione, va operata dal giudice, anche nel procedimento d'appello, d'ufficio e con effetto retroattivo, tranne che sul capo di pronuncia del giudice di primo grado, concernente la rivalutazione monetaria del credito di lavoro e la sua decorrenza, si sia formato il giudicato interno per Mancanza di uno specifico motivo di impugnazione sul punto. (V 5287/81, mass n 416039; (V 1028/80, mass n 404489).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)