Sez. 1, Sentenza n. 3637 del 04/06/1980 (Rv. 407496 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO - REGIME TRANSITORIO - ISTANZA PER FISSAZIONE DI UDIENZA - ESTINZIONE DEL PROCESSO IN CASO DI MANCATA ISTANZA DI FISSAZIONE - RICORSO ALLA CORTE D'APPELLO - IN GENERE - IMPROPONIBILITA.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO - REGIME TRANSITORIO - ISTANZA PER FISSAZIONE DI UDIENZA - ESTINZIONE DEL PROCESSO IN CASO DI MANCATA ISTANZA DI FISSAZIONE - RICORSO ALLA CORTE D'APPELLO - IN GENERE - IMPROPONIBILITA.*
L'Estinzione del processo dinanzi alle commissioni tributarie per effetto della mancata presentazione dell'istanza di fissazione della udienza per la trattazione del ricorso dinanzi alla commissione tributaria centrale comporta la definitivita della decisione impugnata, senza riaprire i termini per la sua impugnazione: deve percio ritenersi improponibile l'impugnazione dinanzi alla Corte d'appello dopo la presentazione del ricorso alla commissione centrale, che non sia stato seguito dalla istanza di fissazione dell'udienza di trattazione. (V 63/77, Corte costituzionale).*
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 40 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 44 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)